Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
- 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1899 – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR.